Art. 1.
(Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

      1. È istituito il Garante per l'infanzia e l'adoloscenza, di seguito denominato «Garante», per garantire l'integrità e la qualità dello sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti sul territorio della Repubblica, in osservanza delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali vigenti.
      2. Il Garante agisce in piena indipendenza e imparzialità, in sinergia con gli altri organismi interessati.